(massima n. 2)
Nel caso di espletamento di un confronto tra dichiaranti che hanno fornito versioni contrastanti su fatti importanti, la circostanza che all'esito dell'espletamento dell'atto il contrasto non sia stato risolto non comporta necessariamente che il giudice debba ritenere dubbio o non provato il tema di prova, essendo tenuto ad apprezzare, secondo il libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una o dell'altra versione e a ricostruire il fatto secondo il suo motivato e prudente apprezzamento, avuto riguardo alle dichiarazioni in contrasto, sia alle risultanze processuali nel loro complesso. (Annulla senza rinvio, App. Firenze, 15/07/2016)