Cassazione penale Sez. III sentenza n. 24979 del 22 dicembre 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di reato continuato, nel caso in cui il giudice, inflitta la pena nella misura minima edittale, l'abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo, non è tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione. (Annulla senza rinvio, App. Firenze, 15/07/2016)

(massima n. 2)

Nel caso di espletamento di un confronto tra dichiaranti che hanno fornito versioni contrastanti su fatti importanti, la circostanza che all'esito dell'espletamento dell'atto il contrasto non sia stato risolto non comporta necessariamente che il giudice debba ritenere dubbio o non provato il tema di prova, essendo tenuto ad apprezzare, secondo il libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una o dell'altra versione e a ricostruire il fatto secondo il suo motivato e prudente apprezzamento, avuto riguardo alle dichiarazioni in contrasto, sia alle risultanze processuali nel loro complesso. (Annulla senza rinvio, App. Firenze, 15/07/2016)

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