(massima n. 1)
Una volte acquisite a norma dell'art. 238 bis c.p.p., le sentenze irrevocabili sono valutabili entro i limiti indicati dagli artt. 187 e 192, comma terzo, c.p.p. Pertanto, il giudice, perché tali sentenze assurgano a dignitą di prova nel processo nel quale vengono acquisite, deve, in primo luogo, nel contraddittorio delle parti, accertare la veridicitą dei fatti ritenuti come dimostrati dalle dette sentenze e rilevanti ex art. 187 c.p.p., salva la facoltą dell'imputato di essere ammesso a provare il contrario. Inoltre, il giudice č tenuto, su richiesta dell'accusa, ad acquisire al dibattimento, nel contraddittorio delle parti, gli elementi di prova che confermino la veridicitą dei fatti accertati nelle sentenze irrevocabili, che divengono, in tal modo, fonti di prova del reato per cui si procede. (Fattispecie di concessione edilizia illegittima in quanto conseguente ad abuso di ufficio accertato con sentenza irrevocabile).