(massima n. 1)
In tema di intercettazioni disposte in procedimenti diversi, l'utilizzazione dei risultati intercettativi č consentita quando sono indispensabili non solo all'accertamento del fatto reato, ma anche con riferimento all'intera imputazione, compresi i fatti relativi alla punibilitā, alla determinazione della pena, alla qualificazione del reato in rapporto alle circostanze attenuanti o aggravanti, ed anche quando l'indispensabilitā č in funzione di riscontro di dichiarazioni accusatorie.