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Articolo 524 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Chiusura del dibattimento

Dispositivo dell'art. 524 Codice di procedura penale

1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

Spiegazione dell'art. 524 Codice di procedura penale

Una volta esaurita la discussione, e quindi dopo aver ascoltato nell'ordine il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e, da ultimo, dell'imputato, le eventuali repliche di ogni parte, e dopo aver assunto nuove prove se assolutamente necessarie, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

Alla chiusura del dibattimento segue la fase di deliberazione della sentenza, disciplinata dagli articoli successivi.

Massime relative all'art. 524 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 155/2011

Il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione. (Fattispecie relativa ad un reiterato avvicendamento di difensori - posto in essere in chiusura del dibattimento, secondo una strategia non giustificata da alcuna reale esigenza difensiva, ma con la sola funzione di ottenere una dilatazione dei tempi processuali con il conseguente effetto della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione - in cui la S.C. ha ravvisato un abuso delle facoltà processuali, inidoneo a legittimare ex post la proposizione di eccezioni di nullità). (Rigetta in parte, App. Roma, 12/02/2009).

Cass. pen. n. 35457/2010

La nullità per la violazione del diritto di replica spettante all'imputato ed al difensore (art. 523, comma quinto, cod. proc. pen.), rientra tra le nullità relative prima della chiusura del dibattimento e va eccepita immediatamente. (Annulla senza rinvio, App. Milano, 10 giugno 2009).

Cass. pen. n. 13595/2010

È legittima l'acquisizione della querela, ai fini della verifica sulla procedibilità dell'azione penale, ancorché effettuata dopo la chiusura del dibattimento, in quanto, per la sua funzione tipica di impulso processuale, la querela deve essere inserita nel fascicolo del dibattimento, ex art. 431 cod. proc. pen., anche d'ufficio ed in qualsiasi momento, sicché nessuna disponibilità al riguardo può essere riconosciuta alle parti. (La Corte ha precisato che non sussiste, comunque, la violazione del contraddittorio, posto che la difesa ha modo di esaminare l'atto in questione quantomeno sin dal deposito effettuato dal Pubblico Ministero a conclusione delle indagini preliminari). (Rigetta, Trib. Terracina, 22 maggio 2009).

Cass. pen. n. 44501/2009

È legittima la contestazione suppletiva di un reato concorrente ancorché lo stesso non sia emerso per la prima volta dall'istruzione dibattimentale, ma risulti dagli atti fin dall'udienza preliminare. (Dichiara inammissibile, App. Palermo, 13 febbraio 2007).

Cass. pen. n. 44980/2009

In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 cod. proc. pen. ben possono essere effettuate dopo l'apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruttoria dibattimentale, sulla sola base degli atti già acquisiti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari. (Rigetta, App. Roma, 19 novembre 2008).

Cass. pen. n. 24050/2009

In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. può essere effettuata dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e quindi anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. (Rigetta, App. Roma, 22 dicembre 2008).

Cass. pen. n. 22413/2009

L'omessa notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio di primo grado a uno soltanto dei due difensori dell'imputato comporta una nullità a regime intermedio che, attenendo non alla fase del giudizio ma a quella degli atti preliminari, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado. (Fattispecie in cui la nullità è stata ritenuta priva di effetti in quanto eccepita con l'atto d'appello). (Rigetta, App. Palermo, 24 Aprile 2008).

Cass. pen. n. 47105/2008

Integra una nullità generale a regime intermedio la violazione del diritto di assistenza dell'imputato (in particolare, per erronea esclusione del legittimo impedimento del difensore), sicchè, se essa si verifica nel corso del giudizio di primo grado, non può più essere rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

Cass. pen. n. 43763/2008

La nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia è a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado.

Cass. pen. n. 14020/2005

Non costituisce revoca tacita della costituzione di parte civile il fatto che, dopo la formulazione delle conclusioni in forma orale, quelle in forma scritta vengano depositate successivamente nel corso della discussione, prima della chiusura del dibattimento.

Cass. pen. n. 31741/2004

In tema di condizioni di procedibilità, la querela, per la sua funzione di impulso processuale, deve necessariamente essere inserita nel fascicolo per il dibattimento e nessuna disponibilità in proposito può essere riconosciuta alle parti, e in particolare al pubblico ministero, il quale, altrimenti, potrebbe sottrarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale: ne consegue che - nel caso in cui la querela non sia stata inserita nel fascicolo per il dibattimento al momento della sua formazione - deve ritenersi che tale inserimento non possa essere definitivamente eluso ove non venga proposta la questione nel termine stabilito dall'art. 491 cod. proc. pen., ma che, invece, l'inserimento possa essere disposto dal giudice anche di ufficio.

Cass. pen. n. 49567/2003

La revoca della dichiarazione di chiusura del dibattimento emessa ai sensi dell'art. 524 c.p.p. non necessita di formule sacramentali potendo risultare anche implicitamente (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto idonea la dichiarazione del Presidente del collegio «di fare un passo indietro» per procedere ex art. 507 c.p.p. all'assunzione di nuove prove).

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