(massima n. 1)
In tema di condizioni di procedibilità, la querela, per la sua funzione di impulso processuale, deve necessariamente essere inserita nel fascicolo per il dibattimento e nessuna disponibilità in proposito può essere riconosciuta alle parti, e in particolare al pubblico ministero, il quale, altrimenti, potrebbe sottrarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale: ne consegue che - nel caso in cui la querela non sia stata inserita nel fascicolo per il dibattimento al momento della sua formazione - deve ritenersi che tale inserimento non possa essere definitivamente eluso ove non venga proposta la questione nel termine stabilito dall'art. 491 cod. proc. pen., ma che, invece, l'inserimento possa essere disposto dal giudice anche di ufficio.