(massima n. 1)
La revoca della dichiarazione di chiusura del dibattimento emessa ai sensi dell'art. 524 c.p.p. non necessita di formule sacramentali potendo risultare anche implicitamente (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto idonea la dichiarazione del Presidente del collegio «di fare un passo indietro» per procedere ex art. 507 c.p.p. all'assunzione di nuove prove).