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Articolo 515 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento

Dispositivo dell'art. 515 Codice di procedura penale

1. I verbali degli atti di cui è stata data lettura e i documenti ammessi a norma dell'articolo 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento [431].

Ratio Legis

Al fine di garantire un'effettiva conoscenza probatoria, necessaria per la successiva fase decisoria, gli atti indicati devono essere inseriti nel fascicolo del dibattimento.

Spiegazione dell'art. 515 Codice di procedura penale

Il sistema di validità delle acquisizioni probatorie si basa essenzialmente sulla previsione del doppio fascicolo: quello del pubblico ministero, a disposizione delle parti, e quello per il dibattimento, conosciuto anche dal giudice competente per il giudizio.

Il fascicolo per il dibattimento viene di regola formato in contraddittorio dal giudice dell'udienza preliminare, e, in seguito, viene integrato nel corso del dibattimento, per poter conferire valore probatorio alle letture consentite ai sensi degli articoli precedenti, nonché ai documenti ammessi ai sensi dell'articolo 495.

Massime relative all'art. 515 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 2780/1996

È legittima l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di prospetti riassuntivi di attività di polizia giudiziaria, elaborati da ufficiale di P.G. che, esaminato come testimone, ad essi abbia legittimamente fatto riferimento nel corso della deposizione, consultandoli in aiuto della memoria.

Cass. pen. n. 2127/1995

Al fascicolo d'ufficio del dibattimento non possono essere allegate dichiarazioni raccolte dal P.M. nel corso delle indagini preliminari se non utilizzate per le contestazioni e ciò anche a seguito delle modifiche normative apportate all'art. 500 c.p.p. dalla L. n. 356/1992.

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