Gli
enti e le
associazioni intervenuti nel corso del processo ai sensi dell'articolo
93 non sono legittimati ad esaminare direttamente i testimoni, i periti ed i consulenti tecnici e le altre parti private. Gli enti e le associazioni svolgono all'interno del processo un ruolo meno marcato rispetto alle altre parti private, dato che rappresentano interessi della collettività e non, appunto, privati.
Esse partecipano solo
indirettamente al
dibattimento, chiedendo al giudice di rivolgere domande ai testimoni, periti e consulenti tecnici al posto loro. Oltre a tale modalità di partecipazione indiretta, gli enti e le associazioni possono altresì chiedere al giudice l'ammissione di
nuovi mezzi di prova utili all'accertamento dei fati. Si tratta di eccezioni al principio generale per cui solo alle parti del processo è attribuito il diritto alle prove ex art.
190. Si tratta comunque di poteri limitati, non potendo questi presentare la lista ex art.
468, e quindi introdurre prove orali, nè fare copia degli atti contenuti nel fascicolo del
dibattimento ex art.
466.