1. L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza [64](1).
1-bis. Il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza l'impiego delle cautele di cui al comma 1. È comunque garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento(2).
Note
(1)
Tali provvedimenti, esplicazione del potere di disciplina dell'udienza spettante al presidente, sono adottati senza formalità e senza contraddittorio.
(2)
Tale comma è stato introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188.