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Articolo 475 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Allontanamento coattivo dell'imputato

Dispositivo dell'art. 475 Codice di procedura penale

1. L'imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell'udienza, è allontanato dall'aula con ordinanza del presidente(1).

2. L'imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore.

3. L'imputato allontanato può essere riammesso nell'aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l'imputato debba essere nuovamente allontanato, il giudice può disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall'aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni previste dagli articoli 503 e 523 comma 5.

Note

(1) Tali provvedimenti sono dati oralmente, senza formalità e senza motivazione.

Ratio Legis

Il diritto di partecipazione all'udienza, estrinsecazione del diritto di difesa dell'imputato, può essere sacrificato qualora sia necessario garantire l'interesse ad uno svolgimento regolare dell'udienza stessa.

Spiegazione dell'art. 475 Codice di procedura penale

Di regola l'imputato assiste libero all'udienza, anche se detenuto, tranne le cautele necessarie al fine di prevenire il pericolo di fuga (art. 474).

Tuttavia, quando già ammonito, persiste nel comportarsi in modo molesto, impedendo il regolare svolgimento dell'udienza, egli è allontanato dall'aula con ordinanza del presidente, emessa oralmente e senza formalità. L'allontanamento chiaramente non significa che l'imputato venga considerato assente, anzi, a tutti gli effetti egli viene considerato presente, e viene rappresentato dal suo difensore.

Mentre il provvedimento sull'allontanamento è revocabile, e l'imputato può essere riammesso in ogni momento, l'espulsione (ordinata quando l'imputato persista nuovamente nell'impedire il regolare svolgimento dell'udienza) implica invece il divieto di partecipare all'intero dibattimento, a meno che non debba prestarsi all'esame o debba replicare alle deduzioni della altre parti (l'imputato ha sempre, se lo richiede, l'ultima parola).

Massime relative all'art. 475 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 47071/2007

Deve intendersi processualmente rappresentato dal difensore l'imputato, cittadino extracomunitario, espulso dal territorio dello Stato a seguito di provvedimento prefettizio adottato a norma dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in quanto tale condizione č assimilabile a quella dell'imputato coattivamente allontanato dal giudice nel caso previsto dall'art. 475, comma secondo, cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte ha precisato che la rappresentanza processuale del difensore, sebbene prevista per il solo imputato allontanato, vale "a fortiori" anche per l'imputato espulso, in quanto l'espulsione rappresenta una sanzione pił grave rispetto all'allontanamento). (Annulla in parte senza rinvio, App. Brescia, 27 Febbraio 2006).

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