Il
giudizio immediato può determinarsi sia su richiesta del pubblico ministero che dell'imputato. In tale ultimo caso, il quale non presenta alcun vantaggio per l'imputato, se non quello di accedere più celermente ad una sentenza saltando la fase dell'
udienza preliminare, l'imputato richiede semplicemente tre giorni prima dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art.
419 comma 5, di rinunciare a quest'ultima. Il giudice è tenuto ad esaudire la richiesta.
Il presupposto per l'applicazione di tale rito è l'
evidenza della prova in merito alla colpevolezza dell'imputato.
Il legislatore ha dunque statuito che di fronte ad una simile evidenza di colpevolezza sarebbe inutile verificare la fondatezza dell'accusa in sede di udienza preliminare. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato quando tale rito accelerato
non pregiudichi gravemente le indagini. Pur apparendo una facoltà del p.m., egli è in realtà tenuto ad instaurare il processo in tali forme.
Ad ogni modo, non è sufficiente che la prova appaia evidente agli occhi del pubblico ministero. Il giudice, al quale il p.m. deve rivolgersi per ottenere la citazione a giudizio immediato, deve infatti verificare tale presupposto. La limitazione ai diritti difensivi dell'imputato è pertanto sottoposta al vaglio del giudice.
Ai sensi della presente norma, il giudice deve
decidere entro cinque giorni dalla trasmissione della richiesta. In caso negativo, restituisce gli atti al pubblico ministero, affinché proceda ad una modalità alternativa all'esercizio dell'
azione penale.
Per il medesimo motivo, il giudizio immediato non può essere richiesto se non
dopo che la persona sottoposta alle indagini sia stata messa in condizione di interloquire con il magistrato penale sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova.
Tuttavia, non è necessario che la persona sia stata effettivamente interrogata, essendo infatti sufficiente che egli sia stato invitato a comparire e che, se non comparso, non abbia potuto opporre un
legittimo impedimento, oppure che non fosse
irreperibile.
Considerato inoltre che il procedimento in oggetto non prevede la notifica di un avviso di conclusione delle indagini preliminari (art.
415 bis), l'imputato rischierebbe di trovarsi rinviato a giudizio senza nemmeno aver saputo del processo a proprio carico.
Sempre per quanto riguarda le ragioni di economia processuale, il comma 2 favorisce la
separazione dei processi, nei casi in cui esistano altri reati per i quali la prova non appare evidente, tranne quando ciò possa pregiudicare gravemente le indagini. Se poi, in seguito, il giudice dovesse ritenere indispensabile il cumulo processuale, deve rigettare la richiesta del p.m., facendo prevalere il rito ordinario.
Ulteriore requisito per l'ammissibilità del giudizio immediato è rappresentato dall'osservanza del limite temporale di
novanta giorni dalla registrazione della notizia di reato.
Al di là di tale termine, il p.m. può richiedere l'immediato entro centoottanta giorni dall'iscrizione di cui sopra qualora l'indagato si trovi sottoposto alla
custodia cautelare (c.d. giudizio immediato custodiale), sempre con il limite di non arrecare pregiudizio alle indagini. Tuttavia, è bene precisare che in tale ipotesi vi deve essere una sorta di giudicato interno, dato dal fatto che è già stato definito il procedimento di
riesame della misura cautelare, oppure sono scaduti i termini per proporlo.
Sempre con riguardo al giudizio immediato custodiale, la norma in esame stabilisce che il giudice deve
rigettare la richiesta ove l'ordinanza che disponeva l'esecuzione della custodia cautelare stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il procedimento di riesame, o meglio il suo esito, è dunque strettamente correlato all'ammissibilità del giudizio immediato, dato che altrimenti si determinerebbe un contrasto interno di giudicati.