(massima n. 1)
In tema di giudizio immediato, una volta disposto il rito, il giudice del dibattimento non può sindacare la sussistenza delle condizioni necessarie all'adozione del decreto ex art. 456 cod. proc. pen., non essendo previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello attribuito al G.i.p. al momento della decisione sulla richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.M. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'unico controllo possibile dopo l'ammissione del rito immediato, anche in sede di legittimità, è quello concernente l'espletamento del previo interrogatorio dell'imputato). (Dichiara inammissibile, App. Venezia, 25 settembre 2009).