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Articolo 166 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente

Dispositivo dell'art. 166 Codice di procedura penale

1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.

Ratio Legis

Il legislatore ha ritenuto in tale sede di costruire la disciplina delle notificazioni all'imputato sulla base del relativo status personale, così da garantire il pieno rispetto del diritto di difesa.

Spiegazione dell'art. 166 Codice di procedura penale

L'articolo in esame, riferendosi sia all'ipotesi in cui l'imputato sia stato dichiarato interdetto con sentenza del Tribunale civile sia all'eventualità che l'imputato non interdetto si trovi di fatto in una situazione di incapacità mentale, è orientato a garantire l'obbiettivo di una conoscenza personale dell'atto, di qui la notifica al soggetto e al tutore o curatore.

Per tali motivi, se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono validamente presso il tutore, ai sensi degli articoli precedenti.

Se invece il procedimento è sospeso perché l'imputato è risultato incapace di comprendere ciò che accade nel processo (c.d. incapacità processuale) a suo carico, le notificazioni si ritengono valide se fatte presso il suo curatore speciale, necessariamente nominato in seguito all'ordinanza di sospensione ex art. 71, comma 2.

Massime relative all'art. 166 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 674/2010

Le notifiche all'imputato che non sia interdetto ovvero di cui non sia stata ancora dichiarata l'incapacità processuale ai sensi dell'art. 71, comma primo, cod. proc. pen. o del quale la stessa incapacità sia stata dichiarata in altro procedimento non devono essere necessariamente eseguite nelle forme di cui all'art. 166 cod. proc. pen. (Rigetta, App. Reggio Calabria, 31/10/2008).

Cass. pen. n. 35616/2007

La previsione che le notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente si eseguono presso il tutore non riguarda l'imputato al quale sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione legale.

Cass. pen. n. 22823/2004

In tema di notificazioni all'imputato interdetto, l'omissione anche di uno solo degli adempimenti previsti dall'art. 166 c.p.p. — per il quale dette notificazioni devono eseguirsi sia presso il tutore che nei confronti dell'interessato — determina, ove l'atto da notificare sia un decreto di citazione o un altro atto ad esso equiparabile, una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Nella specie si trattava di omessa notifica al tutore del decreto di fissazione dell'udienza camerale davanti al giudice delle misure di prevenzione).

Cass. pen. n. 1380/2000

Atteso il disposto di cui all'art. 166 c.p.p., secondo il quale, nel caso di imputato interdetto, le notificazioni vanno effettuate, oltre che a lui, nelle forme previste dagli articoli precedenti, anche presso il tutore, l'omissione anche di uno solo di tali adempimenti (nella specie, il secondo) dà luogo, quando l'atto da notificare sia un decreto di citazione o un altro atto ad esso equiparabile (come, nel caso in questione, il decreto di fissazione dell'udienza camerale davanti al tribunale di sorveglianza), ad una nullità di ordine assoluto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

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