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Articolo 135 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Redazione del verbale

Dispositivo dell'art. 135 Codice di procedura penale

1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice [126].

2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato(1).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]

2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo, il giudice autorizza l’ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all’amministrazione dello Stato.


__________________

(1) Comma modificato dall'art. 9, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). La parola "meccanico" è stata sostituita dalla parola "idoneo".

Ratio Legis

Il verbale svolge una funzione sia rappresentativa, sia conservativa degli atti che si compiono nel procedimento.

Spiegazione dell'art. 135 Codice di procedura penale

La documentazione degli atti rappresenta una modalità con cui si conservano le tracce di un atto posto in essere nel corso del procedimento. Tale conservazione serve affinché si possa controllare la regolarità dell’atto ed averne memoria ai fini, soprattutto, delle eventuali successive impugnazioni e, nell’immediato, del giudizio di primo grado.

Ciò che viene fatto oggetto di documentazione sono essenzialmente dichiarazioni ed operazioni, e solo in tali ipotesi assume autonoma rilevanza, oltre all'attività volta a confezionare l'atto, l'attività volta a documentarne l'avvenuta confezione.

La norma in commento è frutto del principio secondo cui gli atti del procedimento, soprattutto quello del giudice, sono verbalizzati da persona diversa rispetto a quella che procede. Difatti, il verbale viene redatto dall'ausiliario del giudice, di regola tramite stenotipia o altro strumento idoneo. Se l'ausiliario del giudice non possiede le necessarie competenze, il giudice lo autorizza a farsi assistere da apposito personale tecnico, anche proveniente da fuori l'amministrazione statale.
In passato, l'art. 135, comma 2 c.p.p. parlava di "stenotipia o altro strumento meccanico". Però, in linea con le modifiche apportate all'art. 134 c.p.p., la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) ha eliminato, nell'art. 135 c.p.p., l'aggettivo "meccanico" e lo ha sostituito con l'espressione "idoneo": si è voluto collegare l'art. 135 al comma 2 dell'art. 134 c.p.p., il quale prevede che lo strumento utilizzato per la documentazione degli atti deve essere “idonea allo scopo”.

Quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, l'autorità giudiziaria ne fa richiesta al Presidente della Corte di appello perché provveda alla scelta del personale idoneo e non più al al capo dell'ufficio giudiziario, come previsto dall'art. 51 delle disp. att. del presente codice.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

Massime relative all'art. 135 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 5892/2015

Non sussiste alcuna nullità o inutilizzabilità del verbale di udienza dibattimentale nel caso in cui il giudice abbia disposto la redazione dello stesso in forma riassuntiva, sebbene non ricorressero le condizioni di cui all'art. 140 c.p.p., ed in mancanza del consenso espresso dalle parti ai sensi dell'art. 559, comma secondo, c.p.p., perché si tratta di inosservanza che non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 142, c.p.p., o da altre disposizioni presidiate da sanzione processuale.

Cass. pen. n. 19487/2014

In tema di documentazione degli atti, bisogna distinguere il verbale riassuntivo che deve necessariamente essere sottoscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 142 cod. proc. pen dall'ausiliario del giudice, dalla trascrizione stenotipica delle udienze o dal testo delle relative registrazioni, i quali costituiscono documenti che devono essere uniti agli atti del processo insieme ai nastri; in questo ultimo caso, la omessa sottoscrizione da parte del tecnico non è prevista a pena di nullità anche perché è sempre possibile procedere ad una rilettura o trascrizione dei nastri allegati agli atti.

Cass. pen. n. 31307/2004

In tema di documentazione degli atti, è nullo - e la nullità si estende alla pronuncia della sentenza successiva - il verbale redatto in forma stenotipica da un tecnico autorizzato, che non l'abbia sottoscritto, nella sua qualità, limitatamente alla redazione ed eventuale trascrizione dell'atto, di pubblico ufficiale.

Cass. pen. n. 40117/2003

In tema di documentazione degli atti, allorché il verbale è redatto in forma stenotipica ed alla sua formazione non abbia provveduto l'ausiliario del giudice, ma un tecnico autorizzato, è sufficiente che esso sia sottoscritto da chi lo ha redatto, non essendo necessaria anche la sottoscrizione da parte dell'ausiliario, atteso che il tecnico assume, limitatamente alla redazione e trascrizione dell'atto, la qualifica di pubblico ufficiale.

Cass. pen. n. 5386/1994

Non sussiste la preclusione di cui all'art. 222, lett. e), c.p.p., nei confronti di chi abbia svolto le funzioni di tecnico previste dall'art. 135, comma 2, c.p.p., cioè di assistente dell'ausiliario e non del giudice e venga successivamente incaricato di effettuare la trascrizione della registrazione.

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