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Articolo 51 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti

Dispositivo dell'art. 51 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice, l'autorità giudiziaria ne fa richiesta al Presidente della Corte di appello perché provveda alla scelta del personale idoneo.

2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalità di cui al comma 3-bis, stipula contratti con imprese o cooperative di servizi specialistici(1).

3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello.

3-bis. Il Ministero della giustizia, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonché, previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni(1).

Note

(1) Comma modificato dal D. L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94).

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