(massima n. 1)
Non č incompatibile ad assumere l'ufficio di testimone l'esperto di neuropsichiatria infantile che abbia precedentemente partecipato all'assunzione delle sommarie informazioni rese al P.M. dal minorenne offeso dal reato, trattandosi di professionista esterno non inquadrabile nella categoria degli ausiliari, in cui possono essere ricompresi solo i soggetti o i collaboratori dell'autoritā giudiziaria appartenenti all'amministrazione della giustizia.