(massima n. 1)
In tema di esame a distanza dei collaboratori di giustizia, mediante il sistema della «videoconferenza», l'assenza nel luogo ove si trova la persona sottoposta all'esame di un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato da questi o dal presidente del collegio, non comporta la inutilizzabilità della prova né una nullità assoluta di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p., bensì una mera irregolarità o comunque una nullità relativa non più deducibile, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., dopo il compimento dell'atto. (Fattispecie in cui un collaboratore era stato sentito a distanza mentre si trovava negli Stati Uniti, con la presenza nel sito remoto di un funzionario di polizia locale, secondo le disposizioni vigenti in quel Paese).