(massima n. 1)
Il minore degli anni quattordici può essere sentito, a norma dell'art. 196 cod.proc.pen., in qualità di testimone in ordine ai fatti del procedimento penale, dovendosi applicare il divieto previsto dall'art. 120 cod.proc.pen. solo alla testimonianza ad atti del procedimento. (Dichiara inammissibile, App. Messina, 5 Luglio 2005).