(1)1. È vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell'articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2(2), ovvero nella lista prevista dall'articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.
2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo.
Note
(1)
Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 25, della l. 16 dicembre 1999, n. 479.
(2)
In questi ultimi due casi il divieto attiene allo svolgimento di indagini non qualificabili come integrative.


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