(massima n. 2)
Il divieto posto dall'art. 430 bis c.p.p. alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero e ai difensori di assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell'art. 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'art. 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'art. 468 e presentata alle altre parti processuali non trova applicazione nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta in sede di appello ai sensi dell'art. 603, comma 2, c.p.p.).