(massima n. 1)
L'inutilizzabilità delle informazioni unilateralmente assunte dal pubblico ministero, dalla polizia giudiziaria o dal difensore, in violazione del divieto di cui all'art. 430 bis c.p.p. (divieto non derogabile neppure in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 26 della legge n. 63 del 2001), è da intendersi operante solo con riguardo al momento in cui, nel prosieguo del procedimento, debba farsi luogo alla rituale assunzione, nel contraddittorio delle parti, delle dichiarazioni dei soggetti dai quali le suddette informazioni sono state fornite, giacché solo in quel momento potrebbe verificarsi la loro indebita influenza sulla genuinità della prova, alla cui salvaguardia il citato art. 430 bis è finalizzato. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto legittimamente utilizzabile quale semplice riscontro, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, il contenuto di informazioni assunte dal pubblico ministero, in sede di rinnovazione ex art. 26 della legge n. 62/2001, da soggetto che doveva essere sentito in incidente probatorio).