(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione di una misura interdittiva (nella specie sospensione temporanea dall'esercizio dell'attivitą professionale nei confronti di un medico accusato di omicidio colposo) il giudice deve esaminare ed apprezzare compiutamente le concrete modalitą di commissione del fatto costituente reato e tutti gli altri parametri enunciati nell'art. 133 cod. pen. che possono evidenziare la personalitą del soggetto; occorre, inoltre, considerare il grado della colpa, valutando il grado di difformitą della condotta dell'autore rispetto alle regole cautelari violate, al livello di evitabilitą dell'evento ed al "quantum" di esigibilitą dell'osservanza della condotta doverosa pretermessa. (Annulla con rinvio, Trib. lib. L'Aquila, 26/05/2011).