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Articolo 90 ter Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione

Dispositivo dell'art. 90 ter Codice di procedura penale

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato(1)(4).

1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale(2)(3).

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.
(2) Tale comma è stato inserito dall'art. 15 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 2, comma 11, lettera a), della L. 27 settembre 2021, n. 134.
(4) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lettera a) della L. 24 novembre 2023, n. 168.

Spiegazione dell'art. 90 ter Codice di procedura penale

Con le innovazioni normative del 2015 il legislatore ha inteso offrire ancor maggior tutela alla persona offesa dal reato, o meglio, ha più che altro voluto creare una rete informativa a disposizione della p.o, in maniera tale da permetterle di tornare a condurre una vita il più serena possibile.

A tal proposito, la norma in commento prevede due tipologie di informative alla persona offesa per reati commessi con violenza.

La prima informativa, riguardante i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura detentiva, nonché circa l'evasione dell'imputato, dell'internato o del condannato, è fatta alla persona offesa solo se richiesta.

La seconda informativa è invece automatica ed obbligatoria (a prescindere dunque dalla richiesta della p.o.), quando si procede per i delitti elencati dal comma 1 bis, considerati particolarmente lesivi della sfera privata della persona offesa, e contraddistinti da un rapporto più personale con l'autore del reato, o comunque sicuramente più traumatici.

Massime relative all'art. 90 ter Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 669/2020

In tema di misure cautelari, l'istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza applicativa di misura custodiale personale in procedimento per reati commessi con violenza alla persona non deve essere notificata, a pena di inammissibilitą, al difensore della persona offesa, o, in sua mancanza, alla persona offesa stessa, atteso che tale atto non rientra tra quelli considerati all'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., norma di stretta interpretazione non suscettibile di estensione analogica oltre ai casi di inammissibilitą ivi espressamente stabiliti. (Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' TRENTO, 14/07/2020).

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