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Articolo 73 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Provvedimenti cautelari

Dispositivo dell'art. 73 Codice di procedura penale

1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l'autorità competente per l'adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali.

2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L'ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell'autorità indicata nel comma 1(1).

3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare dell'imputato [274 c.p.p.], il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall'articolo 286.

4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all'informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.

Note

(1) Non è il giudice l'autorità predisposta ad effettuare il ricovero dell'imputato in una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, ma spetta a quella competente, sulla base delle disposizioni del giudice. Egli, infatti, può limitarsi a disporre un ricovero provvisorio, ma solo ove vi fosse un pericolo nel ritardo.

Spiegazione dell'art. 73 Codice di procedura penale

Per quanto concerne il trattamento terapeutico della persona inferma di mente, il giudice non può autonomamente disporne il ricovero coatto, ma solamente segnalare il fatto all'autorità competente, vale a dire il sindaco, che ne autorizzerà il ricovero in una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero.

Solo qualora vi sia pericolo nel ritardo al giudice è consentito disporre ill ricovero provvisorio tramite ordinanza, la quale perde immediatamente di efficacia non appena intervenga il sindaco, adottando la misura di cui sopra.

Se sia già stat disposta o debba disporsi la custodia cautelare, il giudice ordina il ricovero provvisorio adottando gli opportuni provvedimenti atti a prevenire il pericolo di fuga. Particolarità di tale provvedimento sta nel fatto che la misura in tal caso si risolve in una misura alternativa alla custodia. Ove si tratti di persona da sottoporre a misure cautelari personali e questa si trovi in stato di infermità di mente che comporti il vizio totale o parziale di mente tale da escludere o diminuire grandemente la capacità di intendere e di volere, in luogo della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 286 c.p.p. il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando gli idoeni provvedimenti atti a evitare pericoli di fuga.

Se il predetto soggetto è altresì socialmente pericoloso, poichè potrebbe delinquere nuovamente ( si veda l'art. 203 c.p.), il giudice può applicare in via provvisoria la misura di sicurezza prevista dall'art. 222 c.p. e predisporre il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (si veda l'art. 312 c.p.).

Da ultimo, il comma 4 prevede la medesima disciplina se l'infermità mentale venga accertata nel corso delle indagini preliminari, ma titolare della segnalazione è in questo caso il pubblico ministero.

Massime relative all'art. 73 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 47335/2007

Nel caso di imputato affetto da patologia psichiatrica che impedisca la sua cosciente partecipazione al dibattimento, può disporsi, ai sensi dell'art. 73, comma terzo, c.p.p., ove egli debba essere mantenuto in custodia cautelare, soltanto il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, quale previsto dal richiamato art. 286 c.p.p., ovvero, ai sensi dell'art. 111, comma quinto, del D.P.R. n. 230/2000 (regolamento attuativo dell'ordinamento penitenziario), l'assegnazione ad un istituto o sezione speciale per infermi di mente, ma non anche l'assegnazione ad un ospedale psichiatrico giudiziario, essendo questa subordinata, come applicazione provvisoria di una tipica misura di sicurezza, alla prevedibile applicazione in via definitiva della misura stessa.

Cass. pen. n. 3518/2003

Nel caso in cui lo stato di mente dell'imputato appaia tale da renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico e sia del pari necessario mantenere nei suoi confronti la custodia cautelare, il giudice ordina, ai sensi dell'art. 73 c.p.p., comma terzo, che la misura sia eseguita nelle forme di cui all'art. 286 c.p.p., mediante il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i necessari provvedimenti per prevenire il pericolo di fuga ovvero, in alternativa, può disporre l'assegnazione dell'imputato ad un istituto o sezione speciale per infermi o minorati psichici (art. 111, comma quinto, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 - Regolamento sull'ordinamento penitenziario), ma in nessun caso l'imputato può essere assegnato ad un ospedale psichiatrico giudiziario, tipica misura di sicurezza.

Cass. pen. n. 393/1995

In tema di provvedimenti cautelari personali le esigenze di difesa sociale non possono impedire l'adozione della misura della custodia in luogo di cura, in sostituzione di quella in carcere, qualora le condizioni di salute particolarmente gravi dell'indagato non consentano le cure necessarie in stato di detenzione. (Principio affermato con riferimento ad indagato affetto da infermità mentale).

Cass. pen. n. 4114/1992

Deve ritenersi corretta la decisione del tribunale del riesame che, all'esito di valutazione fondata sull'esame dell'imputato nel corso dell'udienza, dispone la sostituzione della misura più rigorosa della custodia in casa di cura con quella più confacente alle necessità terapeutiche dell'imputato (trattamento presso il centro igiene mentale con conseguente liberazione immediata). Infatti, il giudice del riesame: a) «annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame, decidendo anche, sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza»; b) «può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati» (nel provvedimento oggetto di riesame) ai sensi dell'art. 309, comma nono, c.p.p., norma applicabile anche in tema di riesame delle misure di sicurezza, in forza dell'esplicito rinvio ad essa desunto dall'art. 313, comma terzo, c.p.p. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso del P.M., il quale aveva sostenuto che il tribunale del riesame avrebbe avuto solo il potere di revocare o meno il provvedimento di applicazione provvisoria della misura di sicurezza).

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