(massima n. 1)
Deve ritenersi corretta la decisione del tribunale del riesame che, all'esito di valutazione fondata sull'esame dell'imputato nel corso dell'udienza, dispone la sostituzione della misura pił rigorosa della custodia in casa di cura con quella pił confacente alle necessitą terapeutiche dell'imputato (trattamento presso il centro igiene mentale con conseguente liberazione immediata). Infatti, il giudice del riesame: a) «annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame, decidendo anche, sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza»; b) «puņ annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati» (nel provvedimento oggetto di riesame) ai sensi dell'art. 309, comma nono, c.p.p., norma applicabile anche in tema di riesame delle misure di sicurezza, in forza dell'esplicito rinvio ad essa desunto dall'art. 313, comma terzo, c.p.p. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso del P.M., il quale aveva sostenuto che il tribunale del riesame avrebbe avuto solo il potere di revocare o meno il provvedimento di applicazione provvisoria della misura di sicurezza).