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Articolo 54 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 54 bis Codice di procedura penale

1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga ad un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.

3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.

4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri(1).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dal d.l. n. 367 del 20 novembre 1991, convertito dalla l. n. 8 del 20 gennaio 1992.

Ratio Legis

Come nel caso della risoluzione dei contrasti negativi (54 c.p.p.), spetta al procuratore generale risolverli. Peraltro il legislatore ha disciplinato l'ipotesi in cui uno dei due uffici desista ancor prima di dover ricorrere all'intervento del il procuratore generale; in tal caso l'ufficio che rinuncia inoltra gli atti all'altra procura. Come per l'ipotesi del contrasto negativo, gli atti compiuti dal pubblico ministero desistente sono validi ed utilizzabili secondo quanto previsto dal codice stesso.

Spiegazione dell'art. 54 bis Codice di procedura penale

La competenza, come risaputo, si suddivide in tre categorie: per territorio, per materia, per connessione.

La norma in esame si occupa di regolare i casi in cui un pubblico ministero venga a conoscenza del fatto che per il medesimo reato ed a carico della stessa persona sta indagando anche un altro pubblico ministero. In tale eventualità, se ritiene propria la competenza per le indagini, informa senza ritardo l'altro p.m., chiedendogli inoltre la trasmissione degli atti finora acquisiti.

Il p.m. che ha ricevuto la richiesta, se ritiene propria la competenza investigativa, informa il procuratore generale presso la corte d'appello, ma se il magistrato richiedente fa parte di un altro distretto della corte d'appello, informa del contrasto negativo il procuratore generale presso la corte di cassazione.

A differenza che nel caso di contrasto negativo, il procuratore generale decide con decreto motivato circa la competenza delle indagini preliminari, disponendo altresì la trasmissione degli atti al p.m. ritenuto competente.

Il contrasto cessa quando uno dei pubblici ministeri ritenutisi prima competenti, trasmetta gli atti dell'indagine all'altro, rinunciando implicitamente a contestare la denunciata competenza altrui.

Tale regola, ominicomprensiva di tutti i casi di contrasto positivo ai sensi del comma 5, è corredata dal fondamentale principio secondo cui gli atti di indagine preliminare compiuti sino a quel momento conservano la loro validità, nei casi e nei modi previsti dalla legge per l'acquisizione degli atti di indagine.

Massime relative all'art. 54 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 472/1998

Poiché, secondo il vigente ordinamento processuale, un conflitto è ipotizzabile solo tra organi giurisdizionali, non è configurabile alcun conflitto nel corso delle indagini preliminari, pure nell'ipotesi che due diversi pubblici ministeri appartenenti a uffici distinti indaghino su un medesimo fatto di reato, a nulla rilevando l'eventuale intervento del Gip investito di singole richieste delle parti, giacché la richiesta non vale a spogliare il P.M. della titolarità delle indagini. (Fattispecie relativa a distinti procedimenti asseritamente pendenti per il medesimo fatto, in ordine al primo dei quali un P.M. aveva richiesto il competente Gip di decreto di archiviazione e l'altro, appartenente a diverso ufficio giudiziario, di proroga delle indagini preliminari. In relazione a tale vicenda, la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha affermato che la possibilità di porre rimedio alla duplicazione di indagini per il medesimo fatto nei confronti dello stesso imputato trova l'unico possibile rimedio, secondo il vigente sistema processuale, negli istituti di cui agli artt. 54, 54 bis e 54 ter c.p.p., che disciplinano gli eventuali contrasti tra pubblici ministeri nella fase procedimentale delle indagini preliminari e si rivelano, perciò, del tutto estranei alla procedura giurisdizionale dei conflitti).

Cass. pen. n. 1787/1995

Il conflitto positivo «proprio», nel nuovo come nell'abrogato codice di procedura penale, presuppone ed esige l'assoluta coincidenza tra fattispecie ontologiche, con totale ed integrale sovrapponibilità, per modo che in due o più sedi giudiziarie risultino contemporaneamente pendenti diversi procedimenti penali aventi il medesimo oggetto, ciascuno dei quali integranti la iterazione degli altri. È in tale situazione, infatti, che soccorre la normativa in tema di conflitti, occorrendo, per fini di ordine processuale e di giustizia sostanziale, la reductio ad unum dei processi duplicati, davanti all'unico giudice competente per l'unico fatto-reato oggetto di giudizio. Invece, il carattere meramente omologo di fattispecie ontologicamente e storicamente diversificate dà luogo a distinti reati, per ciascuno dei quali viene legittimamente instaurato autonomo processo davanti al giudice per esso singolarmente competente, senza che ricorra alcuna ipotesi di conflitto positivo e di duplicazione procedimentale «per il medesimo fatto» (art. 54 bis c.p.p.). Ove ricorrano tali situazioni, in considerazione della unicità di fonte probatoria, può esservi tra le due fattispecie un rapporto di connessione, ma trattandosi di connessione probatoria — l'unica rimasta esclusa dalle previsioni tassative dell'art. 12 c.p.p. — non è configurabile neppure il cosiddetto conflitto positivo per connessione, di cui ai casi analoghi reintrodotti con il comma 5 dell'art. 54 bis c.p.p.

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