(massima n. 1)
Il conflitto positivo «proprio», nel nuovo come nell'abrogato codice di procedura penale, presuppone ed esige l'assoluta coincidenza tra fattispecie ontologiche, con totale ed integrale sovrapponibilità, per modo che in due o più sedi giudiziarie risultino contemporaneamente pendenti diversi procedimenti penali aventi il medesimo oggetto, ciascuno dei quali integranti la iterazione degli altri. È in tale situazione, infatti, che soccorre la normativa in tema di conflitti, occorrendo, per fini di ordine processuale e di giustizia sostanziale, la reductio ad unum dei processi duplicati, davanti all'unico giudice competente per l'unico fatto-reato oggetto di giudizio. Invece, il carattere meramente omologo di fattispecie ontologicamente e storicamente diversificate dà luogo a distinti reati, per ciascuno dei quali viene legittimamente instaurato autonomo processo davanti al giudice per esso singolarmente competente, senza che ricorra alcuna ipotesi di conflitto positivo e di duplicazione procedimentale «per il medesimo fatto» (art. 54 bis c.p.p.). Ove ricorrano tali situazioni, in considerazione della unicità di fonte probatoria, può esservi tra le due fattispecie un rapporto di connessione, ma trattandosi di connessione probatoria — l'unica rimasta esclusa dalle previsioni tassative dell'art. 12 c.p.p. — non è configurabile neppure il cosiddetto conflitto positivo per connessione, di cui ai casi analoghi reintrodotti con il comma 5 dell'art. 54 bis c.p.p.