(massima n. 1)
Poiché, secondo il vigente ordinamento processuale, un conflitto è ipotizzabile solo tra organi giurisdizionali, non è configurabile alcun conflitto nel corso delle indagini preliminari, pure nell'ipotesi che due diversi pubblici ministeri appartenenti a uffici distinti indaghino su un medesimo fatto di reato, a nulla rilevando l'eventuale intervento del Gip investito di singole richieste delle parti, giacché la richiesta non vale a spogliare il P.M. della titolarità delle indagini. (Fattispecie relativa a distinti procedimenti asseritamente pendenti per il medesimo fatto, in ordine al primo dei quali un P.M. aveva richiesto il competente Gip di decreto di archiviazione e l'altro, appartenente a diverso ufficio giudiziario, di proroga delle indagini preliminari. In relazione a tale vicenda, la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha affermato che la possibilità di porre rimedio alla duplicazione di indagini per il medesimo fatto nei confronti dello stesso imputato trova l'unico possibile rimedio, secondo il vigente sistema processuale, negli istituti di cui agli artt. 54, 54 bis e 54 ter c.p.p., che disciplinano gli eventuali contrasti tra pubblici ministeri nella fase procedimentale delle indagini preliminari e si rivelano, perciò, del tutto estranei alla procedura giurisdizionale dei conflitti).