(massima n. 1)
In tema di ricusazione avanzata nei confronti dei componenti di una sezione della Corte di Cassazione, non lede il principio di imparzialitą del giudice il fatto che il collegio chiamato a decidere sia composto da colleghi dei giudici ricusati, pur se appartenenti ad altra sezione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione contenuta all'art. 40, comma 2, cod. proc. pen. attua un corretto bilanciamento tra la garanzia di imparzialitą e l'esigenza di evitare una situazione di stallo processuale).