(massima n. 1)
In caso di ricusazione di un giudice della corte di appello, la competenza a decidere spetta — secondo il tenore letterale dell'art. 40 comma 1 c.p.p. — ad una qualunque sezione della stessa corte di appello, purché diversa da quella cui appartiene il giudice ricusato, di talché è possibile che la ricusazione intervenuta in un procedimento penale sia valutata da magistrati appartenenti ad una sezione civile della stessa corte.