(massima n. 2)
L'errore di fatto consiste in un errore di percezione che incide direttamente sul processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una direzione diversa e si configura quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; ne consegue l'inammissibilità del ricorso straordinario per la correzione di una sentenza della Corte di cassazione contenente una erronea interpretazione di una norma di legge, trattandosi di vero e proprio error iuris non riparabile con la speciale impugnazione prevista dall'art. 625 bis c.p.p. (Nel caso di specie, secondo il ricorrente, la Corte non aveva rilevato l'avvenuta abrogazione, da parte dell'art. 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, della contravvenzione originariamente contestata e, inoltre, non aveva considerato che alcune sostanze non erano più inserite tra quelle il cui superamento costituiva il reato previsto dall'art. 21, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 319).