(massima n. 1)
Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza d'appello, fino al momento in cui gli atti, con la sentenza di annullamento, non vengano trasmessi, ai sensi dell'art. 625, comma 1, c.p.p., dalla cancelleria della Corte al giudice che deve procedere al nuovo giudizio, rimane competente a provvedere in materia cautelare, ai sensi dell'art. 91, ultima parte, att. c.p.p., il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, (Mass. redaz.).