(massima n. 1)
Nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. "per saltum") essendo l'impugnazione l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. (Fattispecie in cui il procuratore generale aveva impugnato la sentenza di condanna di primo grado censurando l'illegalitą della pena irrogata). (Annulla con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 17/05/2018).