(massima n. 1)
Il giudice dell'appello (nella specie di un procedimento cautelare reale) ha il potere di sindacare, anche d'ufficio, la legittimazione dell'impugnante in mancanza di statuizione implicita sul punto nel provvedimento impugnato, mentre, qualora la questione sia stata esplicitamente affrontata dal giudice di prime cure, l'esercizio di tale potere č subordinato alla specifica impugnazione del medesimo anche in riferimento a tale profilo. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Bari, 03/03/2011).