(massima n. 2)
Sulla richiesta di permesso avanzata da imputato detenuto in custodia cautelare per reato in ordine al quale sia intervenuta sentenza di condanna in primo grado, avverso la quale sia stato proposto appello senza che gli atti siano stati ancora trasmessi al giudice del gravame, è competente a provvedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 dell'ordinamento penitenziario, dell'art. 590 c.p.p. e dell'art. 91 att. c.p.p., il giudice che ha pronunciato la suddetta sentenza.