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Articolo 658 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 24/04/2025]

Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie

Dispositivo dell'art. 658 bis Codice di procedura penale

1. (1)Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'articolo 679.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 10, comma 1-bis del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.

Ratio Legis

La ratio della norma in esame è quella di rendere più veloci gli accertamenti di cui all’art. 679 del c.p.p. quando debba essere eseguita una misura di sicurezza di cui all’art. 215, comma 2, nn. 2 e 3 c.p. ordinata con sentenza.

Spiegazione dell'art. 658 bis Codice di procedura penale

L’articolo in commento (introdotto con il D.L. n. 92 del 2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 112 del 2024) prende in considerazione l’ipotesi in cui una sentenza di condanna abbia dato luogo all’irrogazione di una misura di sicurezza detentiva da svolgersi presso strutture sanitarie di cui ai nn. 2 e 3 del comma 2 dell’art. 215 del c.p. (tra cui vi sono il ricovero presso una casa di cura e custodia e il ricovero presso le c.d. REMS).

In tale ipotesi, senza ritardo e comunque entro il termine di cinque giorni, il pubblico ministero presso il giudice competente ai sensi dell’art. 665 del c.p.p. (ossia, quello che ha emesso la sentenza dichiarata irrevocabile) deve chiedere al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell’udienza per accertare la pericolosità sociale del condannato e/o a tutte le altre incombenze prescritte dall’art. 679 del c.p.p..

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