L’introduzione della norma in commento si pone in stretta correlazione con la modifica apportata all’
art. 588 del c.p.c..
Tale nuova disposizione prevede che il
creditore assegnatario di un
bene a favore di un terzo deve dichiarare in
cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in
udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla
comunicazione, il nome del soggetto al quale deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione dello stesso.
In mancanza, il trasferimento si considera fatto a favore del creditore.
Secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, lett. g) del D.L. n. 59/2016, convertito in L. n. 119/2016 (recante Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione) “
Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Scopo della norma è chiaramente quello di semplificare e snellire la procedura esecutiva immobiliare, senza, tuttavia, modificare i suoi rapporti con la
vendita forzata e, nel contempo, alterarne la struttura.
Resta il fatto che l’assegnazione può essere satisfattiva oppure configurarsi come sostitutiva della vendita.
Nel primo caso, poiché si attua l’espropriazione con il passaggio coattivo del bene dall’esecutato al creditore assegnatario, si realizza nello stesso tempo il soddisfacimento del credito di quel creditore, dandosi luogo ad una sorta di
datio in solutum (poiché il creditore ottiene un
aliud pro alio, la dazione ha
efficacia estintiva dell’
obbligazione).
Nel secondo caso, invece, non si realizza il soddisfacimento del credito dell’assegnatario, il quale paga una somma di
denaro a titolo di
corrispettivo del trasferimento della
proprietà del bene pignorato, somma che poi viene distribuita tra i
creditori concorrenti; in questo caso, dunque, si ha un’assegnazione-vendita, che si distingue dalla vendita perché l’
acquirente è sempre e solo un creditore.
Ebbene, il nuovo art. 590-bis attribuisce al creditore istante la possibilità di chiedere l’assegnazione non per sé, ma a favore di un terzo; una volta disposta l’assegnazione, il creditore deve comunicare il nome del terzo e depositare la dichiarazione di questi, con cui si dichiara di voler profittare del trasferimento del bene.
Pertanto, al fine di aumentare le possibilità di successo delle espropriazioni forzate, il legislatore affida al creditore il compito di trovare un soggetto a lui collegato che possa essere interessato al trasferimento del bene pignorato, collegamento da cui emerge sia l’interesse del creditore istante sia l’interesse del terzo, che poi diventerà proprietario dell’immobile.
Schema giuridico di riferimento è il contratto a favore di terzi di cui agli articoli 1411 e ss. c.c., nel quale lo stipulante, agendo in nome proprio e per un proprio interesse, è destinatario degli obblighi contrattuali, essendo il terzo destinatario della sola attribuzione prevista a suo favore.
Sotto il profilo pratico, la fattispecie delineata dalla norma in esame si realizza nel caso in cui creditore sia un istituto di credito, il quale, volendo evitare vendite forzate (molto spesso dannose sia per il creditore che per il debitore), si appoggia ad una
società immobiliare del suo stesso gruppo, per la quale chiede l’assegnazione.