L'assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente (1).
Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente (2), sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori(3), osservate le cause di prelazione che li assistono [589, disp. att. 162].
Note
(1)
A differenza della norma precedente, l'articolo in commento prevede il caso dell'assegnazione vendita, la quale consiste nella vendita del bene pignorato fatta ad uno o a più creditori, i quali versano a favore della massa, il relativo prezzo. Tale prezzo non può essere inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'offerente. Tuttavia, può essere superiore se per la vendita, pur andata deserta, era stato fissato un prezzo superiore all'ammontare del valore dei crediti e delle spese di procedura.
Infine, se si tratta di assegnazione di beni mobili, il loro trasferimento in favore dell'assegnatario si realizza con il pagamento del prezzo. Diversamente, se si tratta di assegnazione di beni immobili, il bene si trasferisce all'assegnatario con l'adozione del decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione.
(2)
Tale eventualità si può verificare, ad esempio, nel caso in cui siano presentate più domande di assegnazione, il giudice disponga una gara sull'offerta più alta. In tale ipotesi, sull'eccedenza concorrono, secondo le regole ordinarie, l'assegnatario e gli altri creditori concorrenti.
(3)
Alla pari di quanto previsto nell'assegnazione satisfattiva, anche nell'assegnazione-vendita è comunque richiesto il consenso degli altri creditori.