(massima n. 1)
In tema di espropriazione forzata immobiliare, la gara fra pił offerenti nella vendita senza incanto, di cui all'art. 573 c.p.c. applicabile anche alla liquidazione dell'attivo fallimentare per il richiamo alla citata norma operato dall'art. 108 l. fall. postula l'invito rivolto dal giudice dell'esecuzione agli offerenti di partecipare alla gara sull'offerta pił alta e l'adesione di costoro alla gara stessa. Il primo di tali elementi č nello stesso provvedimento di convocazione degli offerenti per il suddetto incombente; l'adesione di essi si sostanzia nella volontą di partecipare alla gara, manifestata in maniera espressa ovvero rilevabile dal comportamento di ciascuno di essi nell'udienza, secondo la valutazione del giudice del merito che, se sorretta da motivazione esente da vizi logici e da errori di diritto, č insindacabile in sede di legittimitą.