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Articolo 511 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Domanda di sostituzione

Dispositivo dell'art. 511 Codice di procedura civile

I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'articolo 499, secondo comma [c.c. 2900] (1).

Il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione, anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.

Note

(1) La norma disciplina l'istituto della subcollocazione o sostituzione esecutiva. I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono sostituirsi a questo solo quando risultano titolari di un credito certo, liquido ed esigibile, mentre non occorre che abbiano un titolo esecutivo nei confronti del proprio debitore.

Ratio Legis

La norma disciplina l'istituto della sostituzione esecutiva o subcollocazione, che costituisce per il creditore del creditore una modalità di realizzazione coattiva immediata del diritto di credito, la quale si realizza attraverso la distribuzione o l'assegnazione delle somme che, in difetto dell'istanza di sostituzione, sarebbero state assegnate o attribuite al creditore-debitore. Si segnala che in dottrina sono presenti accesi contrasti circa i poteri esercitabili dal creditore subcollocato. L'opinione dottrinale prevalente configura il subingresso come meramente satisfattivo, riconoscendo al subcollocato soltanto la facoltà di partecipare alla distribuzione della somma. Diversamente, la giurisprudenza ritiene che l'intervento sia anche surrogatorio e che il subcollocato possa sostituire il suo debitore nel compimento di atti di impulso del processo. La facoltà prevista per i creditori del creditore dell'esecutato è limitata al solo caso in cui l'esecuzione sia iniziata. Diversamente, ai creditori non resta che la possibilità di pignorare il credito del loro debitore secondo le modalità previste dall'art. 543 del c.p.c..

Spiegazione dell'art. 511 Codice di procedura civile

L’istituto giuridico che viene disciplinato dalla norma in esame è quello della c.d. subcollocazione o sostituzione esecutiva, in forza del quale il creditore del creditore ottiene soddisfazione del proprio diritto sostituendosi a questo nella fase di distribuzione del ricavato del processo di espropriazione che si svolge nei confronti del debitore del suo debitore.

E’ infatti previsto che coloro i quali vantino un diritto di credito nei confronti di un creditore avente diritto alla distribuzione, possano sostituirsi a questo, purché risultino titolari di un credito certo, liquido ed esigibile (non occorre che abbiano un titolo esecutivo nei confronti del proprio debitore).

A tal fine è necessario che propongano domanda di intervento ex art. 499 del c.p.c., a seguito della quale il giudice dell’esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti.

In ordine al tempo della domanda di sostituzione, il secondo comma dell’art. 499 del c.p.c. stabilisce che il ricorso d'intervento deve aver luogo prima dell'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione.
Trattasi di termine che non può ritenersi imposto a pena di inammissibilità, né per intervenire nell'espropriazione, né, tanto meno, per chiedere la sostituzione.
Pertanto, deve ritenersi che il creditore possa depositare il ricorso contenente l'istanza ex art. 511 in cancelleria in qualunque momento successivo all'atto con cui il suo debitore (creditore del debitore esecutato) abbia acquisito la qualità di parte, purché anteriormente all'emanazione dell'ordinanza di distribuzione finale.

Qualora dovessero sorgere contestazioni sulle loro domande, il giudice dell’esecuzione non può ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.

Le contestazioni alle domande di sostituzione che insorgono tra sostituto e sostituito, conducono ad una pronuncia del giudice dell'esecuzione, la cui efficacia sarà circoscritta al processo esecutivo, in quanto relativa ad atti che decidono della partecipazione di alcuni soggetti alla distribuzione del ricavato dall'espropriazione (trattasi di opposizione agli atti esecutivi, che va decisa con sentenza, la quale, a sua volta, può essere impugnata solo con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.).

Secondo una tesi minoritaria, la disposizione in esame sarebbe un caso particolare di surrogazione ex art. 2900 c.c., con la conseguenza che il creditore del creditore potrebbe avvalersi dell'istituto della sostituzione esecutiva indipendentemente dalla circostanza che quest'ultimo sia rimasto inerte e non sia parte nel processo di espropriazione pendente.

Secondo la tesi prevalente, invece, costituisce condizione indispensabile per chiedere la sostituzione del creditore, la circostanza che questi sia già parte del processo di espropriazione pendente, come creditore sia procedente che intervenuto.

Di conseguenza, qualora il creditore, a cui ci si intende sostituire sia rimasto inerte per non essere intervenuto nel processo di espropriazione pendente, è necessario agire in surrogazione, iniziando un processo a cognizione piena ex art. 2900 c.c., volto ad ottenere un titolo esecutivo nei confronti del debitore del debitore.

Massime relative all'art. 511 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 14597/2020

Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato, a seconda dei tempi delle due procedure, può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e nella misura in cui sia stata già pronunciata l'ordinanza di assegnazione implicante la sostituzione del proprio creditore con i creditori che quel credito hanno pignorato, oppure ha l'onere di dichiarare quella circostanza, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario sia del "creditor creditoris". Quest'ultimo, a sua volta, apprendendo notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal suo debitore può sostituirsi allo stesso in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto in base all'art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione in forza dell'art. 511 c.p.c. (Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 28/06/2016).

Cass. civ. n. 6019/2017

In tema di esecuzione forzata presso terzi, la dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. non può essere negativa, argomentando dalla pretesa incompatibilità della procedura con la domanda ex art. 511 c.p.c., con la quale il creditore procedente si sia sostituito al debitore esecutato nel suo credito verso il terzo, ricorrendo un'ipotesi di cumulo ex art. 483 c.p.c. di procedure tra loro compatibili, avendo ad oggetto il medesimo credito ma, nell'un caso, pignorato direttamente, a mani del "debitor debitoris", e, nell'altro, aggredito esecutivamente mediante istanza di sostituzione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/01/2015).

Cass. civ. n. 15932/2012

Quando il debitore esecutato vanti a sua volta un credito nei confronti del creditore procedente, non può chiedere di sostituirsi a questi nella distribuzione della somma ricavata, ai sensi dell'art. 511 c.p.c., ma può soltanto opporsi all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e far valere in quella sede l'eventuale compensazione.

Cass. civ. n. 22409/2006

La domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione; le contestazioni alle domande di sostituzione sono anche quelle che insorgono tra sostituto e sostituito e conducono ad una pronuncia del giudice dell'esecuzione; la cui efficacia è circoscritta al processo esecutivo, perché relativa ad atti che decidono della partecipazione di alcuni soggetti alla distribuzione del ricavato dall'espropriazione sicché trattasi in tal caso, di opposizione agli atti esecutivi che va decisa con sentenza impugnabile solo con il ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, il giudice dell'esecuzione aveva rigettato con ordinanza la domanda di sostituzione, perché basata su una scrittura privata non costituente titolo esecutivo; in sede di opposizione, il tribunale aveva ritenuto che il g.e. avesse adottato un provvedimento preclusivo della possibilità di intervento sostitutivo, avente valore di sentenza, come tale non impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi. La Suprema Corte, in applicazione del principio sopraenunziato, ha cassato la sentenza declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, rinviando gli atti allo stesso giudice perché esamini nel merito l'ordinanza di assegnazione davanti a lui impugnata ex art. 618 c.p.c.).

Cass. civ. n. 8966/1995

In tema di revocatoria ex art. 67 comma secondo, l. fall., nel caso in cui il terzo pignorato, debitore del fallito, abbia effettuato il pagamento non al creditore procedente all'espropriazione presso terzi, ma al creditore subcollocato ai sensi dell'art. 511 c.p.c., è quest'ultimo il soggetto legittimato a subire la revocatoria, quale accipiens del pagamento.

Cass. civ. n. 393/1993

L'acquirente di un immobile pignorato che, avendo volontariamente limitato la garanzia per evizione alla restituzione del prezzo pagato, sia intervenuto nel processo esecutivo ex art. 511 c.p.c., conseguendo l'assegnazione di parte della somma ricavata dalla vendita forzata dell'immobile, può proporre una nuova domanda in sede di cognizione, nei confronti dell'alienante e sul fondamento della subita evizione, per la realizzazione della parte non soddisfatta del proprio credito.

Cass. civ. n. 2608/1987

La sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione e non integra pertanto una forma di pignoramento del credito presso terzi, cosicché non trova applicazione la norma dell'art. 2914, n. 2, c.c., che opera solo nei confronti del creditore pignorante. Ne consegue che nell'ambito del processo esecutivo la cessione del credito, effettuata dal creditore procedente (o intervenuto) con atto di data certa anteriore alla domanda di sostituzione di cui all'art. 511 citato, impedisce a quest'ultima di produrre i relativi effetti per il venir meno di quella posizione attiva nella quale il creditor creditoris intende subentrare, dal momento che tale cessione si perfeziona, nei rapporti fra cedente e cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso e che l'art. 1265 c.c. richiede la notifica della cessione o l'accertazione da parte del debitore esclusivamente per risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito.

Cass. civ. n. 4347/1979

Colui che, avendo un credito nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento, sia stato soddisfatto attraverso la sua sostituzione a termini dell'art. 511 c.p.c. nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione a carico di un debitore del suo debitore, deve restituire al suddetto debitore sostituito le somme percepite, per essere venuta meno la ragione della loro attribuzione, qualora sia intervenuta l'omologazione del concordato fallimentare del predetto suo debitore e questi abbia corrisposto la dovuta percentuale concordataria, essendosi così estinto il suo credito posto a fondamento della sostituzione.

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