L’istituto giuridico che viene disciplinato dalla norma in esame è quello della c.d. subcollocazione o sostituzione esecutiva, in forza del quale il
creditore del creditore ottiene soddisfazione del proprio diritto sostituendosi a questo nella fase di distribuzione del ricavato del processo di espropriazione che si svolge nei confronti del
debitore del suo debitore.
E’ infatti previsto che coloro i quali vantino un diritto di credito nei confronti di un creditore avente diritto alla distribuzione, possano sostituirsi a questo, purché risultino titolari di un credito certo, liquido ed esigibile (non occorre che abbiano un
titolo esecutivo nei confronti del proprio debitore).
A tal fine è necessario che propongano domanda di intervento ex
art. 499 del c.p.c., a seguito della quale il giudice dell’esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti.
In ordine al
tempo della domanda di sostituzione, il secondo comma dell’
art. 499 del c.p.c. stabilisce che il ricorso d'intervento deve aver luogo prima dell'
udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione.
Trattasi di termine che non può ritenersi imposto a pena di
inammissibilità, né per intervenire nell'espropriazione, né, tanto meno, per chiedere la sostituzione.
Pertanto, deve ritenersi che il
creditore possa depositare il ricorso contenente l'istanza ex art. 511 in
cancelleria in qualunque momento successivo all'atto con cui il suo debitore (creditore del
debitore esecutato) abbia acquisito la qualità di parte, purché anteriormente all'emanazione dell'
ordinanza di distribuzione finale.
Qualora dovessero sorgere contestazioni sulle loro domande, il giudice dell’esecuzione non può ritardare la distribuzione tra gli altri
creditori concorrenti.
Le contestazioni alle domande di sostituzione che insorgono tra sostituto e sostituito, conducono ad una pronuncia del giudice dell'esecuzione, la cui efficacia sarà circoscritta al processo esecutivo, in quanto relativa ad atti che decidono della partecipazione di alcuni soggetti alla distribuzione del ricavato dall'espropriazione (trattasi di opposizione agli atti esecutivi, che va decisa con sentenza, la quale, a sua volta, può essere impugnata solo con il ricorso straordinario per cassazione ex
art. 111 Cost.).
Secondo una tesi minoritaria, la disposizione in esame sarebbe un caso particolare di surrogazione ex art. 2900 c.c., con la conseguenza che il creditore del creditore potrebbe avvalersi dell'istituto della sostituzione esecutiva indipendentemente dalla circostanza che quest'ultimo sia rimasto inerte e non sia parte nel processo di espropriazione pendente.
Secondo la tesi prevalente, invece, costituisce condizione indispensabile per chiedere la sostituzione del creditore, la circostanza che questi sia già parte del processo di espropriazione pendente, come creditore sia procedente che intervenuto.
Di conseguenza, qualora il creditore, a cui ci si intende sostituire sia rimasto inerte per non essere intervenuto nel processo di espropriazione pendente, è necessario agire in surrogazione, iniziando un processo a cognizione piena ex art. 2900 c.c., volto ad ottenere un titolo esecutivo nei confronti del debitore del debitore.