(massima n. 1)
Colui che, avendo un credito nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento, sia stato soddisfatto attraverso la sua sostituzione a termini dell'art. 511 c.p.c. nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione a carico di un debitore del suo debitore, deve restituire al suddetto debitore sostituito le somme percepite, per essere venuta meno la ragione della loro attribuzione, qualora sia intervenuta l'omologazione del concordato fallimentare del predetto suo debitore e questi abbia corrisposto la dovuta percentuale concordataria, essendosi cosģ estinto il suo credito posto a fondamento della sostituzione.