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Articolo 447 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Esecuzione provvisoria

Dispositivo dell'art. 447 Codice di procedura civile

Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive (1).

Si applica il disposto dell'articolo 431 (2).

Note

(1) Ai sensi dell'art. 282 del c.p.c. sono provvisoriamente esecutive tutte le sentenze di condanna, di accertamento e costitutive, relative alle controversie in materia di previdenza e assistenza.
(2) Secondo l'opinione giurisprudenziale consolidata, l'esplicito richiamo all'art. 431 del c.p.c. effettuato dal secondo comma in analisi, comporta l'estensione al lavoratore-assicurato della facoltà di procedere ad esecuzione forzata sulla base del solo dispositivo, escludendo che l'estensione di tale facoltà sia prevista anche in favore del datore di lavoro creditore nei confronti di un istituto di previdenza.

Spiegazione dell'art. 447 Codice di procedura civile

La norma in esame sancisce, in conformità a quanto previsto dall’art. 282 del c.p.c., la provvisoria esecutività di tutte le sentenze di condanna, di accertamento e costitutive, relative alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.

Il secondo comma, invece, richiama espressamente il disposto dell’art. 431 del c.p.c., il che comporta l’estensione al lavoratore assicurato della facoltà di procedere ad esecuzione forzata sulla sola base del dispositivo.
Si esclude, invece, almeno secondo la tesi giurisprudenziale dominante, che tale facoltà possa estendersi anche in favore del datore di lavoro che sia creditore nei confronti di un istituto di previdenza.

La giurisprudenza ha anche affermato che l'adempimento dell'ente previdenziale alla sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, ai sensi degli artt. 447 e 431 c.p.c., non implica acquiescenza e non configura un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza stessa.

Va infine precisato che non può costituire titolo esecutivo la sentenza di condanna generica, mentre la stessa può essere utilizzata al fine di ottenere un decreto ingiuntivo quale atto scritto attestante l’esistenza del credito, il quale dovrà essere provato nel suo ammontare.

Massime relative all'art. 447 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 8688/1997

Il rinvio, contenuto nell'art. 447 c.p.c., al precedente art. 431 dello stesso codice, deve intendersi limitato alla ivi prevista regola della immediata esecutivitą di tutte le sentenze di condanna, e comporta che a tale regola (anche prima della sua generale applicabilitą a seguito della legge 26 novembre 1990, n. 353) siano soggette tutte le sentenze emesse nelle controversie inerenti alla materia previdenziale o assistenziale, indipendentemente dal destinatario della pronunzia, ivi comprese quindi le sentenze favorevoli ai soggetti obbligati al pagamento dei contributi previdenziali, rese nei confronti dell'ente gestore, ma non implica altresģ che a tutte le sentenze della indicata categoria sia applicabile anche la norma, di carattere speciale rispetto a quella del primo comma, contenuta nel secondo comma del menzionato articolo 431 c.p.c., che consente l'inizio dell'esecuzione sulla base del solo dispositivo della sentenza di primo grado, riguardando tale parziale deroga migliorativa le sole condanne in favore del lavoratore-assicurato.

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