Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive (1).
Note
(1)
Ai sensi dell'art. 282 del c.p.c. sono provvisoriamente esecutive tutte le sentenze di condanna, di accertamento e costitutive, relative alle controversie in materia di previdenza e assistenza.
(2)
Secondo l'opinione giurisprudenziale consolidata, l'esplicito richiamo all'art. 431 del c.p.c. effettuato dal secondo comma in analisi, comporta l'estensione al lavoratore-assicurato della facoltà di procedere ad esecuzione forzata sulla base del solo dispositivo, escludendo che l'estensione di tale facoltà sia prevista anche in favore del datore di lavoro creditore nei confronti di un istituto di previdenza.