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Articolo 473 ter Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rinvio

Dispositivo dell'art. 473 ter Codice di procedura civile

(1)I provvedimenti di cui agli articoli 102, 171, 262, 316 e 371 del Codice Civile, agli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, agli articoli 18, 19 e 19-bis della legge 18 agosto 2015, n. 142, nonché i decreti del giudice tutelare, ove non sia diversamente stabilito, sono pronunciati in camera di consiglio e sono immediatamente esecutivi(2).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 ter Codice di procedura civile

In considerazione del fatto che il nuovo rito unitario verrà applicato a tutti i procedimenti contenziosi, il legislatore ha introdotto la norma in oggetto, volta a disciplinare tutti i procedimenti privi di specifica regolamentazione i quali, salva contraria disposizione di legge, saranno trattati nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio, disciplinati dagli artt. 737 e ss. c.p.c.
I provvedimenti emessi all’esito di tali procedimenti saranno dotati di immediata esecutività.
Per espressa previsione della norma in esame, la medesima disposizione deve intendersi estesa anche a tutti i decreti pronunciati dal giudice tutelare, ove non diversamente disposto.

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