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Articolo 473 bis 63 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione

Dispositivo dell'art. 473 bis 63 Codice di procedura civile

(1)La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale.

La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l'annotazione di cui al secondo comma.

Il cancelliere dà notizia, a norma dell'articolo 133, secondo comma, all'ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 63 Codice di procedura civile

La norma in esame, che riproduce quasi integralmente il testo dei previgenti artt. 729, 730 e 731 c.p.c., dispone che le sentenze di assenza e morte presunta sono soggette a forme particolari di pubblicità, equipollenti alla notificazione, da intendersi quale notificazione per pubblici proclami di cui all’art. 150 del c.p.c..
Si prevede che, a cura di qualunque interessato, le sentenze debbano essere pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet del Ministero (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_2.page), ovvero rese pubbliche secondo le diverse disposizioni fornite dal Tribunale che le ha pronunciate.
Ad avvenuta pubblicazione, copia della sentenza, unitamente alla copia dei giornali nei quali è avvenuta la pubblicazione, deve essere depositata nella cancelleria del Tribunale che ha provveduto alla pronuncia della sentenza, sull’originale della quale devono essere annotate le formalità pubblicitarie eseguite.

Le sentenze possono essere eseguite solo successivamente al loro passaggio in giudicato e all’annotazione delle formalità pubblicitarie di cui si è detto prima.
Della sentenza, inoltre, dovrà essere data comunicazione, a cura della cancelleria, al competente ufficiale di stato civile, per consentirne l’annotazione a margine dell’atto di nascita dello scomparso, nonché a margine dell’eventuale atto di matrimonio (si veda il comma 2 dell’art. 133 del c.p.c.).

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale e dottrinario, la sentenza è soggetta ad appello, da proporsi con ricorso e da trattarsi con le forme dei procedimenti in camera di consiglio; la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello, a sua volta, è ricorribile per cassazione.

Sulla base di quanto disposto dall’art. 66 c del c.c., qualora il soggetto di cui sia stata dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia provata l’esistenza, il medesimo ha diritto di recuperare i beni nello stato in cui si trovano, ovvero di ottenere il prezzo dei beni che siano stati alienati, se ancora dovuto, ovvero ancora di ottenere i beni per l’acquisto dei quali il prezzo sia stato utilizzato.
La formulazione di quest’ultima norma induce a ritenere che gli effetti della sentenza dichiarativa della morte presunta e gli obblighi restitutori connessi non vengano automaticamente meno in ragione della ricomparsa del soggetto ma esclusivamente in ragione dell’espresso esercizio della facoltà (diritto potestativo) di richiedere la retrocessione dei beni ad opera del soggetto stesso.
In mancanza di specifica richiesta in tal senso, non sorge alcun obbligo restitutorio in capo ai soggetti divenuti legittimi titolari dei beni ricevuti in conseguenza della devoluzione ereditaria.
La ricomparsa o l’accertamento dell’esistenza in vita del soggetto dichiarato morto, inoltre, comporta la nullità del matrimonio contratto dal coniuge.

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