La norma in esame, che riproduce quasi integralmente il testo dei previgenti artt.
729,
730 e
731 c.p.c., dispone che le sentenze di
assenza e
morte presunta sono soggette a forme particolari di pubblicità, equipollenti alla
notificazione, da intendersi quale notificazione per pubblici proclami di cui all’
art. 150 del c.p.c..
Si prevede che, a cura di qualunque interessato, le sentenze debbano essere pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet del Ministero (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_2.page), ovvero rese pubbliche secondo le diverse disposizioni fornite dal Tribunale che le ha pronunciate.
Ad avvenuta
pubblicazione, copia della sentenza, unitamente alla copia dei giornali nei quali è avvenuta la pubblicazione, deve essere depositata nella
cancelleria del Tribunale che ha provveduto alla pronuncia della sentenza, sull’originale della quale devono essere annotate le formalità pubblicitarie eseguite.
Le sentenze possono essere eseguite solo successivamente al loro
passaggio in giudicato e all’annotazione delle formalità pubblicitarie di cui si è detto prima.
Della sentenza, inoltre, dovrà essere data comunicazione, a cura della cancelleria, al competente ufficiale di stato civile, per consentirne l’annotazione a margine dell’
atto di nascita dello scomparso, nonché a margine dell’eventuale
atto di matrimonio (si veda il comma 2 dell’
art. 133 del c.p.c.).
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale e dottrinario, la sentenza è soggetta ad appello, da proporsi con ricorso e da trattarsi con le forme dei
procedimenti in camera di consiglio; la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello, a sua volta, è ricorribile per cassazione.
Sulla base di quanto disposto dall’art. 66 c del c.c., qualora il soggetto di cui sia stata dichiarata la
morte presunta ritorni o ne sia provata l’esistenza, il medesimo ha diritto di recuperare i beni nello stato in cui si trovano, ovvero di ottenere il prezzo dei beni che siano stati alienati, se ancora dovuto, ovvero ancora di ottenere i beni per l’acquisto dei quali il prezzo sia stato utilizzato.
La formulazione di quest’ultima norma induce a ritenere che gli effetti della sentenza dichiarativa della morte presunta e gli obblighi restitutori connessi non vengano automaticamente meno in ragione della ricomparsa del soggetto ma esclusivamente in ragione dell’espresso esercizio della facoltà (
diritto potestativo) di richiedere la retrocessione dei beni ad opera del soggetto stesso.
In mancanza di specifica richiesta in tal senso, non sorge alcun obbligo restitutorio in capo ai soggetti divenuti legittimi titolari dei beni ricevuti in conseguenza della devoluzione ereditaria.
La ricomparsa o l’accertamento dell’esistenza in vita del soggetto dichiarato morto, inoltre, comporta la nullità del matrimonio contratto dal coniuge.