Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
[Il cancelliere dà notizia (1), a norma dell'articolo 133 secondo comma, all'ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta (2).]
Note
(1)
E' compito del cancelliere comunicare la sentenza dichiarativa della morte presunta mediante biglietto di cancelleria contenente il dispositivo della sentenza e l'annotazione dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 729 del c.p.c. e l'attestazione del passaggio in giudicato.
(2)
Si precisa che la sentenza dichiarativa della morte presunta deve essere passata in giudicato per poter essere trascritta nei registri di morte.