La norma in esame, come risulta dalla sua stessa rubrica, disciplina nel dettaglio i poteri ufficiosi del giudice che gestisce tutta la fase della trattazione e della istruzione a tutela degli interessi del minore, anche nella veste di giudice monocratico nominato fin dal
deposito del ricorso.
A questi, infatti, viene attribuito, oltre al potere di nominare il curatore speciale in tutti i casi previsti dalla legge (ma anche ogni qualvolta emergano i presupposti previsti dall’
art. 78 del c.p.c. e, più nello specifico, dalla nuova norma di cui all’
art. 473 bis 8 del c.p.c.), anche il potere decisorio di adottare i provvedimenti opportuni in deroga all’
art. 112 del c.p.c., nonché poteri di natura tipicamente istruttoria, consistenti nel disporre di
mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, purchè venga rispettata la generale clausola di salvaguardia costituita da quella particolare applicazione del principio del
contraddittorio rappresentata dal diritto alla prova contraria.
La norma non individua quali tipi di provvedimenti il giudice possa adottare, mentre utilizza un’espressione volutamente elastica, per mezzo della quale si intende proprio apprestare massima tutela al minore.
Significativi sono i poteri istruttori che consentono al giudice di individuare i mezzi di prova che possono essere assunti ai predetti fini, sia prescindendo dalle deduzioni delle parti sia al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile (ci si intende riferire agli artt.
2721 e ss. c.c.).
Occorre, tuttavia, tenere presente che, qualora il giudice eserciti poteri istruttori d’ufficio, lo stesso sarà in ogni caso tenuto a garantire il contraddittorio con le parti, attribuendo loro la facoltà di dedurre mezzi di prova contrari.
Il secondo comma si occupa delle domande di contributo economico, prevedendo che in questo caso il giudice può d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti dei terzi, potendosi a tal fine avvalere anche della polizia tributaria.
Detta previsione deve ritenersi applicabile a tutti i provvedimenti che dispongono contributi periodici di somme di denaro, ed in particolare a tutte le diverse forme di assegno previste dall’ordinamento.
Si è voluto in tal modo generalizzare un potere già riconosciuto nella materia della separazione e del divorzio ed all’
art. 337 ter del c.c., mediante attribuzione al giudice dei suddetti poteri anche in deroga al disposto di cui all’
art. 210 del c.p.c., che ne subordina l’emissione alla richiesta delle parti.