(massima n. 1)
L'art. 11 primo comma del R.D. n. 1611 del 1933, secondo cui la notificazione degli atti con cui si dā inizio ad un giudizio contro un'amministrazione dello Stato dev'essere fatta presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autoritā giudiziaria innanzi al quale č portata la causa, č applicabile anche nei processi dinanzi al giudice di pace.