(massima n. 1)
La domanda di revisione di un conto giā approvato se proposta nello stesso processo in cui il conto fu reso, č di competenza del giudice innanzi a cui tale processo si svolge; se proposta in separato processo come domanda autonoma, segue le ordinarie norme di competenza relative alle azioni personali; se proposta ai fini di altra domanda, costituente oggetto di tale separato processo, resta di competenza del giudice innanzi a cui questo processo si svolge secondo le ordinarie norme di competenza per connessione.