(massima n. 1)
L'approvazione del rendiconto, data anche in sede stragiudiziale, può dar luogo così alla comune impugnativa per vizio di volontà (errore, violenza, dolo), come a quella speciale preveduta negli artt. 327 c.p.c. del 1865 e 266 c.p.c. vigente, ma per quest'ultima non basta proporre domande distinte, relativamente agli eventuali errori, omissioni, falsità o duplicazioni, è necessario altresì addurre elementi di fatto nuovi, venuti in luogo dopo che fu chiusa la fase di presentazione e di discussione del rendiconto con approvazione del medesimo.