(massima n. 2)
Qualora il giudice, al solo fine di rendere più chiara la formula del giuramento, si limiti ad apportare ad essa delle variazioni meramente formali, la parte non è abilitata a revocare il giuramento, in quanto non si verte nell'ipotesi di cui all'art. 236 c.p.c., la quale presuppone che la modifica della formula incida sul contenuto della prova.